Art. 1
La Scuola Secondaria Superiore promuove forme di collaborazione con agenzie educative e formative, dalla stessa riconosciute, nel comune intento di favorire la crescita dellindividuo dal punto di vista culturale, civile e sociale.
La Scuola Secondaria Superiore collabora con tali agenzie nel rispetto del presente codice di autoregolamentazione.
Art. 2
La famiglia è lunico e il fondamentale referente delle azioni intraprese dalla Scuola e dalle agenzie educative e formative con cui essa collabora.
Art. 3
Al fine di agevolare lo scambio di informazioni con le agenzie educative e formative riconosciute, il Consiglio di Classe individua un docente di riferimento disponibile a cooperare con eventuali tutor, designati dalle agenzie stesse e autorizzati dalle famiglie, durante le ore di ricevimento settimanali o in momenti differenti preventivamente concordati.
Art. 4
Per consentire ai docenti di programmare la didattica tenendo conto, ove possibile, delle specifiche esigenze degli studenti interessati, le agenzie che collaborano con la Scuola provvederanno a trasmettere con tempestività tutte le informazioni necessarie, relative agli impegni di rilievo nazionale e internazionale calendarizzati, che comportino assenze degli studenti stessi.
La tempestività con cui tali informazioni sono inoltrate rappresenta un requisito indispensabile per provvedere a eventuali modifiche della programmazione didattica.
Art. 5
Le date a calendario di attività didattiche di particolare rilevanza e complessità organizzativa (simulazioni delle prove desame, viaggi distruzione, soggiorni culturali etc.) non possono essere modificate.
Art. 6
Gli studenti assenti giustificati per impegni derivanti dallattività svolta con le agenzie riconosciute sono tenuti ad informarsi riguardo alle lezioni svolte e ai compiti assegnati consultando il registro elettronico.
Documenti