Codice di Autoregolamentazione

Codice di Autoregolamentazione

Approvato dal Collegio Docenti in data 3 ottobre 2019

 

Art. 1
La Scuola Secondaria Superiore promuove forme di collaborazione con agenzie educative e formative, dalla stessa riconosciute, nel comune intento di favorire la crescita dell’individuo dal punto di vista culturale, civile e sociale.
La Scuola Secondaria Superiore collabora con tali agenzie nel rispetto del presente codice di autoregolamentazione.

Art. 2
La famiglia è l’unico e il fondamentale referente delle azioni intraprese dalla Scuola e dalle agenzie educative e formative con cui essa collabora.

Art. 3
Al fine di agevolare lo scambio di informazioni con le agenzie educative e formative riconosciute, il Consiglio di Classe individua un docente di riferimento disponibile a cooperare con eventuali tutor, designati dalle agenzie stesse e autorizzati dalle famiglie, durante le ore di ricevimento settimanali o in momenti differenti preventivamente concordati.

Art. 4
Per consentire ai docenti di programmare la didattica tenendo conto, ove possibile, delle specifiche esigenze degli studenti interessati, le agenzie che collaborano con la Scuola provvederanno a trasmettere con tempestività tutte le informazioni necessarie, relative agli impegni di rilievo nazionale e internazionale calendarizzati, che comportino assenze degli studenti stessi.
La tempestività con cui tali informazioni sono inoltrate rappresenta un requisito indispensabile per provvedere a eventuali modifiche della programmazione didattica.

Art. 5
Le date a calendario di attività didattiche di particolare rilevanza e complessità organizzativa (simulazioni delle prove d’esame, viaggi d’istruzione, soggiorni culturali etc.) non possono essere modificate.

Art. 6
Gli studenti assenti giustificati per impegni derivanti dall’attività svolta con le agenzie riconosciute sono tenuti ad informarsi riguardo alle lezioni svolte e ai compiti assegnati consultando il registro elettronico.

 


 
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