Ai sensi dell'articolo 1 della Legge 30 ottobre 1990 n.124, il Consiglio di Istituto della Scuola Secondaria Superiore è composto da:
Vi partecipa di diritto il Preside. Nella prima riunione dopo la sua costituzione, il Consiglio di Istituto elegge fra i suoi membri, a maggioranza, un genitore come Presidente ed una Giunta Esecutiva composta da:
Il Preside e il Presidente del Consiglio di Istituto fanno parte di diritto della Giunta Esecutiva, le cui riunioni sono presiedute dal Preside. Il Consiglio di Istituto dura in carica un anno. Le elezioni del Consiglio di Istituto sono regolamentate dal Decreto 29 novembre 1990 n.146.