Consiglio di Istituto

Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva

Ai sensi dell'articolo 1 della Legge 30 ottobre 1990 n.124, il Consiglio di Istituto della Scuola Secondaria Superiore è composto da:

  • due rappresentanti degli insegnanti per il biennio e tre rappresentanti degli insegnanti per il triennio;
  • due rappresentanti dei genitori per il biennio e due rappresentanti per il triennio;
  • due rappresentanti degli studenti per il biennio e tre per il triennio;
  • un rappresentante del personale non docente;
  • un rappresentante delle forze organizzate dei lavoratori dipendenti;
  • un rappresentante delle organizzazioni del lavoro autonomo;
  • un rappresentante della Giunta di Castello in cui la scuola opera.

Vi partecipa di diritto il Preside. Nella prima riunione dopo la sua costituzione, il Consiglio di Istituto elegge fra i suoi membri, a maggioranza, un genitore come Presidente ed una Giunta Esecutiva composta da:

  • un insegnante;
  • un genitore;
  • un non docente;
  • uno studente.

Il Preside e il Presidente del Consiglio di Istituto fanno parte di diritto della Giunta Esecutiva, le cui riunioni sono presiedute dal Preside. Il Consiglio di Istituto dura in carica un anno. Le elezioni del Consiglio di Istituto sono regolamentate dal Decreto 29 novembre 1990 n.146.


 
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